Nella domanda di ottenimento dell' assegno di invalidità o di trasformazione della stessa in assegno sociale ( per superamento del limite d'età) la rendita AVS Svizzera non va considerata come reddito imponibile, in quanto trattasi di reddito esente ai fini IRPEF.
L'art. 3 D.P.R. nr. 917/86 (TUIR), infatti, dispone che per conseguire la prestazione assistenziale occorre fare riferimento al reddito imponibile da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR.
Pertanto, il reddito derivante da rendita AVS Svizzera va inserito nella piattaforma sotto il campo F4 ( redditi esenti da IRPEF) e non nel campo H1 ( redditi da pensione estera).
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