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Immagine del redattoreAntonella De Benedittis

Invalidità e agevolazioni fiscali sui veicoli

Quando si ha diritto alle agevolazioni su acquisto di macchine o pass auto

Le commissioni mediche devono indicare nei loro verbali di invalidità, handicap e di disabilità (legge 68/99) se la persona ha una delle condizioni per beneficiare dell’acquisto di una macchina o pass auto o parcheggio auto casa.

Nei verbali troveremo:

1.     Art. 8, legge 449/1997

Riferito a Persona con ridotte o impedite capacità motori.  Con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap che è correlata al riconoscimento della seguente area di invalidità, la stessa ha diritto ad avere i benefici fiscali sulla macchina purché il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell'idoneità di guida.

2.     Art. 30, comma 7, legge 388/2000 

Riferito alla Persona affetta da handicap fisico o mentale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento.

In questi casi l’interessato può godere dei benefici fiscali sulla macchina senza obbligatoriamente adattare il mezzo al trasporto.

3.     Art. 30, comma 7, legge 388/2000 

riferito alla Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluri-amputazioni.

Anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.Art. 381, DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. modifiche

riferito a Persona invalida con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta . NON dà diritto alle agevolazioni su acquisto auto, ma consente SOLO di richiedere al proprio Comune di residenza  il Contrassegno per parcheggiare l’auto negli stalli per persone invalide.- l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell'art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5. Esclude ogni requisito e quindi l’acceso a tutti i benefici fiscali sull’auto e al contrassegno.

 

 

POST 4 SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE PER DEBITI PERSONALI E SOCIETARI. – PROCEDURA MISTA.

 

Per presentare una domanda di omologazione di un piano del consumatore è necessario il requisito del sovraindebitamento che consiste nello stato di crisi o d’insolvenza del consumatore.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Si intende l’eccessiva propensione al consumo ( sovraindebitamento attivo) con ricorso a forme varie di indebitamento che determina una capacità a soddisfare il complesso delle obbligazioni. Oppure il sopraggiungere di eventi esterni eccezionali ( sovraindebitamento passivo) che riducono sensibilmente la capacità di reddito destinate al soddisfacimento dei debiti contratti. Oppure quando si prevede ( sovraindebitamento annunciato) un venir meno degli apporti reddituali di alcuni compenti della famiglia e di conseguenza vengono meno dei flussi di cassa idonei a soddisfare le obbligazioni contratte nei successivi dodici mesi.

 

Bene, in presenza di tali requisiti oggettivi, il consumatore, ovvero la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, o professionale eventualmente svolta, può presentare una domanda di ristrutturazione dei propri debiti  art. 67 e ss. Codice della Crisi D’Impresa).

Qualora il consumatore sia anche socio di una delle società commerciali che a sua volta è sottoposta a procedura di liquidazione con effetti anche sul socio illimitatamente responsabile, può presentare domanda di omologa per sanare tutta la propria posizione personale anche in combinazione con altra procedura presentata dalla società ( esempio: Concordato e accordo di ristrutturazione dei debiti e Piano di ristrutturazione).

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