Entrambe sono cause di impossibilità della prestazione lavorativa ma hanno natura giuridica diversa: la prima ha carattere temporaneo e implica la totale impossibilità di eseguire la prestazione, la seconda ha carattere permanente o di durata indeterminata o indeterminabile e non implica necessariamente l’impossibilità permanente della prestazione.
La prima ipotesi determina ai sensi dell’art. 2110 c.c. la legittimità del licenziamento quando l’astensione dal lavoro superi il periodo di comporto, mentre la seconda consente la risoluzione del rapporto seguendo una procedura stabilita dall’articolo 5 L. 300/1970, indipendentemente dal superamento del periodo di comporto.
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